mercoledì 5 marzo 2014

Il Comune di Pescara non rispetta lo Statuto dei contribuenti

E’ dalla fine dello scorso anno che il Comune di Pescara notifica avvisi di accertamento dovuti a presunti errori nel calcolo dei versamenti ICI ed IMU per gli anni trascorsi. In merito, ci pervengono segnalazioni dai cittadini, che si sono recati presso gli sportelli comunali circa alcuni comportamenti anomali e illegittimi.

Considerando che un ricorso alla Commissione tributaria provinciale costa circa 150,00 euro (tra contributo unificato e marche da bollo) oltre al compenso per il professionista che lo deve predisporre e discutere, spesso il cittadino soggiace anche a richieste illegittime o vessatorie di modico importo.

Come ci è stato riferito il Comune di Pescara sostiene che dal 2008, per applicare le aliquote agevolate previste dal Regolamento comunale, ogni anno bisognava fare la comunicazione per ribadire lo stato di fatto per quell'anno; ma se lo stato di cose non cambia, perché pretendere ogni volta la comunicazione anche se la notizia è già a disposizione dell’Ufficio Tributi?

Ad esempio, se un locale è stato locato per quattro anni. Ogni anno occorreva ribadirlo perché altrimenti non si poteva applicare l’aliquota agevolata e quindi, il Comune pretende non solo la differenza, ma anche la sanzione.
In particolare poi, per i piccoli artigiani e commercianti, che non avevano comunicato annualmente utilizzo dei locali di proprietà per l’esercizio dell’attività, il Comune redige un Regolamento contro lo Statutodei contribuenti.

Esattamente, il Regolamento Comunale sull’ICI contrasta con laLegge 27 luglio 2000, n. 212Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” che all’art. 6, quarto comma, prevede che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. Di conseguenza, l’Ufficio Tributi del Comune di Pescara che ha tutte le notizie necessaria utilmente può farne uso per conoscere l’aliquota da applicare. Infatti, l’Ufficio poiché riscuote diverse imposte dalle imprese, per la sua attività, come la tassa sui rifiuti, da ultimo TARES, quella per l’occupazione del suolo pubblico, quella per le licenze, ecc..
Ne si può obiettare che il Regolamento comunale sia esente dal rispetto di tale normativa in quanto, lo stesso Statuto del Contribuente all’art. 1, quarto comma, prevede pure che “Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge”.

Si veda, ad esempio, un Comune più virtuoso che predispone il Regolamento Comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di Saronno ed in particolare, l'art. 5.

Confidando in un ripensamento dell’Amministrazione comunale, siamo a disposizione dei cittadini che volessero produrre ricorso.

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