E’ dalla fine dello scorso anno che il Comune di Pescara notifica
avvisi di accertamento dovuti a presunti errori nel calcolo dei versamenti ICI
ed IMU per gli anni trascorsi. In merito, ci pervengono segnalazioni dai cittadini, che si sono recati
presso gli sportelli comunali circa alcuni comportamenti anomali e illegittimi.
Considerando che un ricorso alla Commissione tributaria
provinciale costa circa 150,00 euro (tra contributo unificato e marche da
bollo) oltre al compenso per il professionista che lo deve predisporre e discutere, spesso il
cittadino soggiace anche a richieste illegittime o vessatorie di modico importo.
Come ci è stato riferito il Comune di Pescara sostiene che dal 2008, per
applicare le aliquote agevolate previste dal Regolamento comunale, ogni anno bisognava fare la comunicazione per ribadire lo stato di fatto per
quell'anno; ma se lo stato di cose non cambia, perché pretendere ogni volta
la comunicazione anche se la notizia è già a disposizione dell’Ufficio Tributi?
Ad esempio, se un locale è stato locato per quattro anni.
Ogni anno occorreva ribadirlo perché altrimenti non si poteva applicare l’aliquota
agevolata e quindi, il Comune pretende non solo la differenza, ma anche la sanzione.
In particolare poi, per i piccoli artigiani e commercianti,
che non avevano comunicato annualmente utilizzo dei locali di proprietà per
l’esercizio dell’attività, il Comune redige un Regolamento contro lo Statutodei contribuenti.
Esattamente, il Regolamento Comunale sull’ICI contrasta con laLegge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente” che all’art. 6, quarto
comma, prevede che “Al contribuente non
possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in
possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente”. Di conseguenza, l’Ufficio Tributi del Comune di
Pescara che ha tutte le notizie necessaria utilmente può farne uso per
conoscere l’aliquota da applicare. Infatti, l’Ufficio poiché riscuote diverse
imposte dalle imprese, per la sua attività, come la tassa sui rifiuti, da
ultimo TARES, quella per l’occupazione del suolo pubblico, quella per le licenze,
ecc..
Ne si può obiettare che il Regolamento comunale sia esente
dal rispetto di tale normativa in quanto, lo stesso Statuto del Contribuente
all’art. 1, quarto comma, prevede pure che “Gli
enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi
emanati ai principi dettati dalla presente legge”.
Si veda, ad esempio, un Comune più virtuoso che predispone il Regolamento Comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di Saronno ed in particolare, l'art. 5.
Confidando in un ripensamento dell’Amministrazione comunale,
siamo a disposizione dei cittadini che volessero produrre ricorso.
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