Assoutenti Abruzzo è stata costituita il 2 luglio 2012 ed intende promuove gli interessi degli utenti e dei consumatori attraverso attività di volontariato, di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili, di promozione della cultura, di valorizzazione anche turistica delle risorse culturali, artistiche ed ambientali.
L'associazione è un'articolazione territoriale di Assoutenti Nazionale che è stata "fondata nel 1982 a Roma da Giuseppe Scrofina e una decina di amici per creare una associazione di cittadini utenti dei servizi pubblici che ne tutelasse i diritti e favorisse la partecipazione della gente alle scelte delle amministrazioni pubbliche preposte alla gestione ed erogazione dei servizi pubblici".
Assoutenti è membro del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (L. 281/98).
Assoutenti Abruzzo è iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato della Regione Abruzzo (L.R. n. 37/93 - Determinazione n. DD/84 del 2.4.2014) e fa parte della Consulta regionale prevista dall'art. 7 della L.R. n. 17/2007).
Assoutenti è membro del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (L. 281/98).
Assoutenti Abruzzo è iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato della Regione Abruzzo (L.R. n. 37/93 - Determinazione n. DD/84 del 2.4.2014) e fa parte della Consulta regionale prevista dall'art. 7 della L.R. n. 17/2007).
Posta Elettronica Certificata: assoutenti.abruzzo@pec.it
Lo Statuto dell'associazione regionale prevede:
S
T A T U T O di A S S O U T E N T I A B R U Z Z O
COSTITUZIONE
E SCOPO
Art.
1
1. E' costituita l'Associazione Regionale Utenti di Servizi
Pubblici – ASSOUTENTI
Abruzzo, con sede in Pescara, di seguito denominata Assoutenti
Abruzzo. Essa è articolazione territoriale della Assoutenti Nazionale (CF
96104140585) con sede in Roma Via Celimontana, 38.
2. Essa è una associazione di volontariato, apartitica,
aconfessionale e non può perseguire alcun fine di lucro.
3. L'Associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta
(31.12.2050). Tale termine può essere prorogato con delibera del Congresso
Regionale anche prima della scadenza.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in
ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 266/1991 e dalle
norme generali del nostro ordinamento giuridico.
5. Il Consiglio Direttivo Regionale può emanare un
regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto,
gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività
dell'associazione.
Art.
2
1. L’Assoutenti Abruzzo persegue esclusivamente
finalità di tutela degli utenti e dei consumatori attraverso attività di
volontariato, di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili, di
promozione della cultura, di valorizzazione anche turistica delle risorse
culturali, artistiche ed ambientali.
2. L'Associazione in particolare intende:
A) rappresentare gli
interessi dei consumatori e degli utenti di qualunque servizio pubblico, sia
erogato dallo Stato che da Enti pubblici o da imprese private, con particolare
riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli e
meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
B) promuovere e favorire la
diffusione della cultura consumeristica, anche attraverso la formazione di
operatori del settore, e la valorizzazione della via conciliativa per le
controversie di consumo; promuovere intese per la collaborazione e
l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della
loro rappresentatività, e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei
consumatori e degli utenti.
C) intraprendere, favorire
e sostenere le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine
della efficienza, dell'affidabilità e del buon andamento dei servizi pubblici
nonché favorire la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, del tempo
libero, del turismo e della mobilità sostenibile, dei settori del credito,
delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi,
della libera informazione e corretta pubblicità.
D) diffondere la conoscenza
dei diritti civili e dei doveri del cittadino utente ed incoraggiare il volontariato,
l'associazionismo, la collaborazione e la solidarietà tra i cittadini.
E) promuovere corsi di
formazione, studi e ricerche, che possano coinvolgere anche i giovani in età
scolare anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione alla
attività delle istituzioni dell’Unione Europea.
F) rappresentare i
cittadini, e fra questi anche i giovani consumatori anche non associati, per la
tutela dei loro diritti di consumatori e utenti.
3. L’attività dell'Associazione
si svolge attraverso l'impegno volontario dei soci, prestato, per fini
solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini.
4. E’ fatto divieto
all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5
dall'art. 10 del D.lgs. 460/97.
SOCI
Art.
3
1. Possono
essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri, nonché gli enti che
condividono lo Statuto e le finalità dell'organizzazione e s’impegnano a
realizzarle.
2. Divengono
soci le persone e gli enti che, avendone fatta domanda, siano ammessi secondo
le procedure previste dal regolamento, previo versamento della quota
associativa.
3. La durata
della qualifica di associato è annuale o pluriennale, sulla base delle norme
regolamentari. E' in facoltà del Consiglio Direttivo Regionale prevedere
categorie diverse di soci, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi
spettanti.
4. Ciascun
socio appartiene alla delegazione territoriale presso la quale si è iscritto.
5. Nell'ambito
della delegazione di appartenenza ciascun socio potrà esercitare i seguenti
diritti senza limitazione alcuna:
- Diritto di partecipazione, discussione e voto
nell'Assemblea dei soci;
- Diritto di elettorato attivo e passivo;
- Diritto di partecipazione ad ogni attività
associativa;
- Diritto di voto per l'approvazione dei rendiconti
periodici;
- Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche
dell'eventuale statuto della delegazione regionale nonché per l'elezione a ogni
carica prevista dal medesimo;
- Diritto di voto per la nomina dei delegati regionali
al Congresso Regionale, ove istituito;
- nonché tutti i diritti e doveri contemplati dai
regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Regionale.
6. Ogni socio,
ovunque iscritto, gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo Regionale, dei servizi offerti direttamente a livello Regionale e di
quelli offerti da Assoutenti Nazionale.
7. Possono far
parte dell'associazione anche persone giuridiche, enti in genere quali ad
esempio associazioni o fondazioni, gruppi d'acquisto non commerciali, circoli,
comitati o altre organizzazioni, con l'esclusione di quelle aventi scopo di
lucro o che svolgano attività commerciale o imprenditoriale, e possono essere
iscritti direttamente all’Assoutenti Abruzzo.
8. Tali enti
saranno rappresentati dal proprio rappresentante legale o da persona
esplicitamente delegata. E' fatta salva l'iscrizione individuale dei soci di
tali enti presso le delegazioni territoriali dell'Assoutenti Abruzzo
9. I soci, per
esercitare i loro diritti, devono essere in regola con il versamento delle
quote associative annuali o pluriennali determinate dal Consiglio Direttivo.
Art.
4
1. La qualità di socio si perde per dimissioni ovvero per
esclusione, deliberata dal Consiglio, secondo le norme del regolamento.
Art.
5
1. Il Consiglio Direttivo
Regionale stabilisce periodicamente la misura della quota di iscrizione e delle
quote annue dovute dai soci, nonché i termini e le modalità dei loro
versamenti; stabilisce anche la misura minima degli speciali contributi dovuti
dai soci, perché possano essere qualificati come soci sostenitori e come soci
benemeriti.
2. Gli Enti associati dovranno
essere compresi tra tali due ultime categorie.
STRUTTURA ASSOCIATIVA
Art.
6
1. La struttura associativa
dell’Assoutenti Abruzzo si articola nei seguenti livelli:
-Delegazioni Provinciali.
-Organi Direttivi
Regionali.
DELEGAZIONI
PROVINCIALI
Art.
7
1. Con delibera degli organi competenti possono essere
istituite e soppresse, su tutto il territorio Regionale, le delegazioni
provinciali e sportelli locali.
2. Tutte le delegazioni provinciali conservano la propria
autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa. Ciascuna delegazione può
aprire conti correnti postali e bancari intestati alla delegazione
territoriale, con potere di firma attribuito al presidente della delegazione.
3. Ciascuna delegazione provinciale elegge un proprio
presidente e un consiglio direttivo e ne da comunicazione scritta alla
Segreteria generale regionale.
4. Le Delegazioni provinciali rappresentano l'Associazione
nei confronti di enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di
livello provinciale e locale ed i loro presidenti ne hanno la rappresentanza
legale.
5. Le Delegazioni possono realizzare iniziative e progetti,
previa comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale.
6. Di norma, i componenti del Consiglio Direttivo della
delegazione regionale sono eletti dai soci di ciascuna delegazione provinciale.
La carica di Delegato regionale è incompatibile con quella di Delegato di una
provincia della stessa regione.
7. Le regole di funzionamento associativo delle
delegazioni provinciali si conformano alle corrispondenti disposizioni dello
statuto regionale.
Art.
8
1. Le Delegazioni Provinciali rappresentano lo snodo dei rapporti
tra l’associazione Regionale e le strutture territoriali ed hanno poteri di
coordinamento, di indirizzo e di vigilanza sulle azioni degli sportelli locali.
2. Nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti
compiti:
- Promuovere e sviluppare la progettualità e le politiche associative.
- Rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni,
organizzazioni sociali e politiche in raccordo con le politiche regionali.
- Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell'elezione del
delegato provinciale al Congresso Regionale.
- Sovrintendere alla omogeneità, tempestività e regolarità delle
procedure contabili e redigere un bilancio provinciale conseguente.
- Provvedono al tesseramento, riferendone al Consiglio Direttivo
Regionale.
3. Esse possono aprire o sopprimere sportelli locali
all'interno del territorio provinciale.
4. Collaborano, inoltre, con gli organi nazionali e
regionali dell'associazione per la migliore attuazione delle iniziative
nazionali dell’Assoutenti Abruzzo.
5. Le nuove delegazioni vengono riconosciute dal Consiglio
Direttivo Regionale, previo controllo dei requisiti previsti dal presente
articolo e dal regolamento.
6. Il Consiglio Direttivo Regionale delibera annualmente
in ordine alla percentuale che le delegazioni devono corrispondere sulle
singole quote associative, tenendo presenti eventuali protocolli d'intesa
stipulati con enti e associazioni iscritti come persone giuridiche.
7. Entro 30 giorni dalla fine dei rispettivi esercizi
finanziari, ogni delegazione provinciale ha l'obbligo di inviare al Consiglio Direttivo Regionale i seguenti
documenti:
- il bilancio annuale;
- l'elenco dei soci.
ORGANI
DIRETTIVI REGIONALI
Art.
9
1. Sono organi direttivi
dell'Assoutenti Abruzzo:
- Il Congresso Regionale dei Delegati o,
in sua assenza, l’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio
Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Segretario Generale.
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Segretario Generale.
2. Tutte le cariche sociali, regionali e
territoriali, sono a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi di spese
documentate e salvi altri obblighi di legge.
CONGRESSO REGIONALE DEI DELEGATI E ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.
10
1. Il Congresso Regionale dei Delegati è il massimo organo
elettivo di Assoutenti Abruzzo e viene nominato con la presenza sul territorio
regionale di almeno due Delegazioni provinciali. Esso è composto dai delegati
provinciali eletti dalle assemblee provinciali degli associati. Ogni assemblea
provinciale può nominare da un minimo di uno ad un massimo di tre delegati
proporzionalmente al numero dei propri associati rispetto al complesso degli
associati di Assoutenti Abruzzo.
2. E' convocato in via ordinaria ogni tre anni ed in via
straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo Regionale o su richiesta scritta di almeno un terzo delle
Delegazioni provinciali che rappresentino almeno un quarto degli associati.
3. Il Congresso Regionale dei Delegati è convocato in via
ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal Segretario generale a mezzo di
comunicazione indirizzata agli associati anche per il tramite delle Delegazioni
provinciali, che potranno render nota la convocazione con lettera o per e-mail
agli interessati ovvero con avviso esposto presso la sede della delegazione
provinciale stessa.
4. Il Congresso deve essere convocato con preavviso di
almeno quindici giorni e potrà riunirsi anche fuori della sede sociale.
5. Il Congresso è presieduto dal Presidente di Assoutenti
Abruzzo.
6. I compiti del Congresso Regionale dei Delegati sono:
- determinare ed approvare gli indirizzi politici dell'attività
dell'associazione e il programma associativo triennale;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio
dei revisori e del Collegio dei Probiviri;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale;
- modificare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio.
7. Le Delegazioni provinciali partecipano ai lavori del
Congresso Regionale attraverso il delegato regionale nominato dalle stesse.
8. Le deliberazioni del Congresso sono adottate a
maggioranza dei voti dei presenti.
9. Quando il Congresso Regionale non è nominato, ai sensi
del primo comma di questo articolo, i suoi poteri e i suoi compiti sono assunti
dall’Assemblea dei soci.
10. L’Assemblea
sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
quando sia presente la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, da
effettuarsi entro ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero dei
Soci intervenuti.
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Art.
11
1. Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto ogni tre anni
dal Congresso Regionale dei Delegati se nominato, altrimenti dall’Assemblea dei
soci.
2. E’ composto da tre a nove consiglieri compresi il
Presidente e il Tesoriere. Il numero sarà deciso dal Congresso o dall’Assemblea
in sede di nomina. Alle sue riunioni partecipa il Segretario Generale.
Art. 12
1. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via
ordinaria con periodicità semestrale ed è presieduto dal Presidente.
2. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta
di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione avviene a cura del Presidente mediante
lettera o e.mail inviata ai singoli consiglieri e a tutte le Delegazioni
provinciali, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. In casi di particolare urgenza è ammessa convocazione
tramite avviso verbale o comunicazione telefonica e telematica.
5. Le riunioni di tutti gli organi statutari possono
tenersi anche fuori della sede sociale. Ad esclusione del Congresso Regionale
dei delegati essi possono svolgersi anche in via telematica.
6. E' compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al
programma deliberato dal Congresso dei Delegati o dall’Assemblea dei soci, nel
rispetto degli scopi dell'Associazione.
7. In particolare il Consiglio Direttivo:
a) Predispone i regolamenti e la convocazione del Congresso dei
Delegati o dell’Assemblea dei soci.
b) Approva il rendiconto annuale in una composizione allargata ai
componenti dell’ultimo Congresso Regionale, se nominato e sentita la relazione
del collegio dei revisori e del tesoriere regionale.
c) Gestisce il patrimonio.
d) Controlla l'applicazione dello Statuto e delle altre norme che
reggono l'Associazione.
e) Elegge il Presidente ed il Tesoriere. Nomina il Segretario generale.
f) Delibera gli incarichi affidati ai Consiglieri, precisandone i
compiti e le responsabilità.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale possono
partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti delle Delegazioni
Provinciali.
9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
10. Per la validità della deliberazione di cui al comma 7
punto b) è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti della
composizione allargata al Congresso Regionale se nominato.
11. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun membro
del Consiglio Direttivo Regionale potrà assumere la responsabilità operativa di
uno o più settori di intervento dell'associazione.
12. Quando un membro del Consiglio Direttivo riconosce
l’esistenza di proprie incompatibilità riguardo a singole iniziative promosse
dall'Assoutenti Abruzzo, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione.
13. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di
astensione è accertata dal Collegio dei probiviri e comporta l'immediata
decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.
IL PRESIDENTE REGIONALE
Art. 13
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione
regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la rappresentanza politica
dell’Associazione di cui coordina le attività, in conformità alle linee
elaborate dal Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal
Consigliere più anziano per età.
3. Nelle deliberazione del Consiglio Direttivo il voto del
Presidente prevale in caso di parità.
IL TESORIERE
Art.
14
1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed
amministrativo dell'associazione.
2. Tiene le scritture contabili, provvede alla redazione
del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, che sottoscrive a nome
dell'associazione, previa verifica favorevole del Collegio dei Revisori.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art.
15
1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, viene
nominato per tre anni, anche tra non soci, dal Congresso Regionale dei delegati
se nominato; in caso contrario, dal Consiglio Direttivo Regionale.
2. Il Collegio al proprio interno nomina un Presidente.
3. Il Collegio svolge funzioni di controllo
sull'amministrazione dell'associazione e del patrimonio sociale, verifica la
contabilità e presenta al Consiglio Direttivo Regionale una relazione sul
rendiconto economico finanziario e patrimoniale dell'associazione, predisposto
dal Tesoriere.
4. Il Collegio e/o i suoi membri possono assistere alla
riunione del Consiglio Direttivo Regionale.
5. La carica di revisore è incompatibile con quella di
consigliere.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.
16
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri
(soci o non soci) possibilmente tra esperti in materia legale nominati per tre
anni dal Congresso Regionale se costituito; in caso contrario, dal Consiglio
Direttivo Regionale.
2. Tutte le controversie che insorgessero tra i Soci o tra
questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del
Collegio dei Probiviri, che giudicherà inappellabilmente, secondo equità e
senza formalità di procedura.
SEGRETARIO GENERALE
Art.
17
1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nel
coordinamento delle iniziative e delle attività della associazione, in
conformità alle linee elaborate dal Consiglio Direttivo.
2. Cura e sovrintende alla attuazione delle convezioni e
di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento degli scopi
associativi.
3. E’ il responsabile della
conservazione e della redazione del verbale delle riunioni del Consiglio
Direttivo e del Congresso o dell’Assemblea dei soci nonché della conservazione
ed aggiornamento dei libri sociali.
PATRIMONIO
E BILANCIO
Art.
18
1. Le entrate dell'Associazione Regionale sono
rappresentate da:
-Proventi delle
quote associative e da eventuali contributi straordinari deliberati dal
Consiglio Direttivo Regionale;
-Convenzioni e
accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi sociali;
-Contributi di
finanziamento o cofinanziamento di progetti da parte di Enti diversi;
-Beni mobili
ed immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati
possono essere acquistati dall'Associazione ed eventualmente acquisiti al
patrimonio della associazione, e sono ad essa intestati. Tutti i beni
appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato
nella sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti;
-Sottoscrizioni,
donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni
e soci.
Art.
19
1. L'associazione può ricevere erogazioni liberali in
denaro e donazioni ed accettare con beneficio d'inventario. Il Presidente attua
le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art.
20
1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
2. I bilanci approvati sono trascritti sul libro dei
verbali e sono consultabili da parte di tutti gli associati presso la sede
Regionale.
Art.
21
1. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere
impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il
capitale durante la vita dell'associazione.
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Art.
22
1. Presso la sede Regionale dell’Assoutenti Abruzzo sono
conservati, oltre all’elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi
vigenti nonché il libro dei verbali del Congresso Regionale dei delegati o
dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo Regionale.
Art.
23
1. Lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione
dell’associazione è deliberato dal Congresso regionale o dell’Assemblea dei
soci, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
2. Un terzo dei componenti può chiedere che la deliberazione
sia assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Congresso o
dell’Assemblea dei soci.
3. Gli organi dirigenti regionali non rispondono delle
obbligazioni assunte dalle associazioni locali. Il patrimonio residuo
dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione od estinzione verrà
devoluto per fini di solidarietà sociale e ad associazioni identiche o con
finalità analoghe. Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dal Congresso o dell’Assemblea dei soci che deve
nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i
poteri.
Appendice:
LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato
Appendice:
LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato
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