Chi siamo

Assoutenti Abruzzo è stata costituita il 2 luglio 2012 ed intende promuove gli interessi degli utenti e dei consumatori attraverso attività di volontariato, di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili, di promozione della cultura, di valorizzazione anche turistica delle risorse culturali, artistiche ed ambientali.

Posta Elettronica Certificata: assoutenti.abruzzo@pec.it


Lo Statuto dell'associazione regionale prevede:

S T A T U T O  di  A S S O U T E N T I  A B R U Z Z O

COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1
1. E' costituita l'Associazione Regionale Utenti di Servizi PubbliciASSOUTENTI Abruzzo, con sede in Pescara, di seguito denominata Assoutenti Abruzzo. Essa è articolazione territoriale della Assoutenti Nazionale (CF 96104140585) con sede in Roma Via Celimontana, 38.
2. Essa è una associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale e non può perseguire alcun fine di lucro.
3. L'Associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050). Tale termine può essere prorogato con delibera del Congresso Regionale anche prima della scadenza.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 266/1991 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
5. Il Consiglio Direttivo Regionale può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

Art. 2
1. L’Assoutenti Abruzzo persegue esclusivamente finalità di tutela degli utenti e dei consumatori attraverso attività di volontariato, di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili, di promozione della cultura, di valorizzazione anche turistica delle risorse culturali, artistiche ed ambientali.
2. L'Associazione in particolare intende:
       A) rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualunque servizio pubblico, sia erogato dallo Stato che da Enti pubblici o da imprese private, con particolare riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli e meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
       B) promuovere e favorire la diffusione della cultura consumeristica, anche attraverso la formazione di operatori del settore, e la valorizzazione della via conciliativa per le controversie di consumo; promuovere intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività, e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti.
       C) intraprendere, favorire e sostenere le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine della efficienza, dell'affidabilità e del buon andamento dei servizi pubblici nonché favorire la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, del tempo libero, del turismo e della mobilità sostenibile, dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità.
       D) diffondere la conoscenza dei diritti civili e dei doveri del cittadino utente ed incoraggiare il volontariato, l'associazionismo, la collaborazione e la solidarietà tra i cittadini.
       E) promuovere corsi di formazione, studi e ricerche, che possano coinvolgere anche i giovani in età scolare anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione alla attività delle istituzioni dell’Unione Europea.
       F) rappresentare i cittadini, e fra questi anche i giovani consumatori anche non associati, per la tutela dei loro diritti di consumatori e utenti.
3.    L’attività dell'Associazione si svolge attraverso l'impegno volontario dei soci, prestato, per fini solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini.
4.    E’ fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5 dall'art. 10 del D.lgs. 460/97.


SOCI
Art. 3
1.    Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri, nonché gli enti che condividono lo Statuto e le finalità dell'organizzazione e s’impegnano a realizzarle.
2.    Divengono soci le persone e gli enti che, avendone fatta domanda, siano ammessi secondo le procedure previste dal regolamento, previo versamento della quota associativa.
3.    La durata della qualifica di associato è annuale o pluriennale, sulla base delle norme regolamentari. E' in facoltà del Consiglio Direttivo Regionale prevedere categorie diverse di soci, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.
4.    Ciascun socio appartiene alla delegazione territoriale presso la quale si è iscritto.
5.    Nell'ambito della delegazione di appartenenza ciascun socio potrà esercitare i seguenti diritti senza limitazione alcuna:
- Diritto di partecipazione, discussione e voto nell'Assemblea dei soci;
- Diritto di elettorato attivo e passivo;
- Diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- Diritto di voto per l'approvazione dei rendiconti periodici;
- Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dell'eventuale statuto della delegazione regionale nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
- Diritto di voto per la nomina dei delegati regionali al Congresso Regionale, ove istituito;
- nonché tutti i diritti e doveri contemplati dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Regionale.
6.    Ogni socio, ovunque iscritto, gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, dei servizi offerti direttamente a livello Regionale e di quelli offerti da Assoutenti Nazionale.
7.    Possono far parte dell'associazione anche persone giuridiche, enti in genere quali ad esempio associazioni o fondazioni, gruppi d'acquisto non commerciali, circoli, comitati o altre organizzazioni, con l'esclusione di quelle aventi scopo di lucro o che svolgano attività commerciale o imprenditoriale, e possono essere iscritti direttamente all’Assoutenti Abruzzo.
8.    Tali enti saranno rappresentati dal proprio rappresentante legale o da persona esplicitamente delegata. E' fatta salva l'iscrizione individuale dei soci di tali enti presso le delegazioni territoriali dell'Assoutenti Abruzzo
9.    I soci, per esercitare i loro diritti, devono essere in regola con il versamento delle quote associative annuali o pluriennali determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4
1. La qualità di socio si perde per dimissioni ovvero per esclusione, deliberata dal Consiglio, secondo le norme del regolamento.

Art. 5
1.    Il Consiglio Direttivo Regionale stabilisce periodicamente la misura della quota di iscrizione e delle quote annue dovute dai soci, nonché i termini e le modalità dei loro versamenti; stabilisce anche la misura minima degli speciali contributi dovuti dai soci, perché possano essere qualificati come soci sostenitori e come soci benemeriti.
2.    Gli Enti associati dovranno essere compresi tra tali due ultime categorie.

STRUTTURA ASSOCIATIVA
Art. 6
1.    La struttura associativa dell’Assoutenti Abruzzo si articola nei seguenti livelli:
       -Delegazioni Provinciali.
       -Organi Direttivi Regionali.

DELEGAZIONI PROVINCIALI
Art. 7
1. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse, su tutto il territorio Regionale, le delegazioni provinciali e sportelli locali.
2.   Tutte le delegazioni provinciali conservano la propria autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa. Ciascuna delegazione può aprire conti correnti postali e bancari intestati alla delegazione territoriale, con potere di firma attribuito al presidente della delegazione.
3.    Ciascuna delegazione provinciale elegge un proprio presidente e un consiglio direttivo e ne da comunicazione scritta alla Segreteria generale regionale.
4.     Le Delegazioni provinciali rappresentano l'Associazione nei confronti di enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di livello provinciale e locale ed i loro presidenti ne hanno la rappresentanza legale.
5.    Le Delegazioni possono realizzare iniziative e progetti, previa comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale.
6.   Di norma, i componenti del Consiglio Direttivo della delegazione regionale sono eletti dai soci di ciascuna delegazione provinciale. La carica di Delegato regionale è incompatibile con quella di Delegato di una provincia della stessa regione.
7.   Le regole di funzionamento associativo delle delegazioni provinciali si conformano alle corrispondenti disposizioni dello statuto regionale.

Art. 8
1.   Le Delegazioni Provinciali rappresentano lo snodo dei rapporti tra l’associazione Regionale e le strutture territoriali ed hanno poteri di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza sulle azioni degli sportelli locali.
2.   Nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:
- Promuovere e sviluppare la progettualità e le politiche associative.
- Rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche in raccordo con le politiche regionali.
- Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell'elezione del delegato provinciale al Congresso Regionale.
- Sovrintendere alla omogeneità, tempestività e regolarità delle procedure contabili e redigere un bilancio provinciale conseguente.
- Provvedono al tesseramento, riferendone al Consiglio Direttivo Regionale.
3.    Esse possono aprire o sopprimere sportelli locali all'interno del territorio provinciale.
4.    Collaborano, inoltre, con gli organi nazionali e regionali dell'associazione per la migliore attuazione delle iniziative nazionali dell’Assoutenti Abruzzo.
5.   Le nuove delegazioni vengono riconosciute dal Consiglio Direttivo Regionale, previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento.
6.   Il Consiglio Direttivo Regionale delibera annualmente in ordine alla percentuale che le delegazioni devono corrispondere sulle singole quote associative, tenendo presenti eventuali protocolli d'intesa stipulati con enti e associazioni iscritti come persone giuridiche.
7.   Entro 30 giorni dalla fine dei rispettivi esercizi finanziari, ogni delegazione provinciale ha l'obbligo di inviare al  Consiglio Direttivo Regionale i seguenti documenti:
- il bilancio annuale;
- l'elenco dei soci.

ORGANI DIRETTIVI REGIONALI
Art. 9
1.    Sono organi direttivi dell'Assoutenti Abruzzo:
       - Il Congresso Regionale dei Delegati o, in sua assenza, l’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Segretario Generale.
2.    Tutte le cariche sociali, regionali e territoriali, sono a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi di spese documentate e salvi altri obblighi di legge.

CONGRESSO REGIONALE DEI DELEGATI E ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
1.   Il Congresso Regionale dei Delegati è il massimo organo elettivo di Assoutenti Abruzzo e viene nominato con la presenza sul territorio regionale di almeno due Delegazioni provinciali. Esso è composto dai delegati provinciali eletti dalle assemblee provinciali degli associati. Ogni assemblea provinciale può nominare da un minimo di uno ad un massimo di tre delegati proporzionalmente al numero dei propri associati rispetto al complesso degli associati di Assoutenti Abruzzo.
2.    E' convocato in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale o su richiesta scritta di almeno un terzo delle Delegazioni provinciali che rappresentino almeno un quarto degli associati.
3.    Il Congresso Regionale dei Delegati è convocato in via ordinaria e straordinaria dal Presidente o dal Segretario generale a mezzo di comunicazione indirizzata agli associati anche per il tramite delle Delegazioni provinciali, che potranno render nota la convocazione con lettera o per e-mail agli interessati ovvero con avviso esposto presso la sede della delegazione provinciale stessa.
4.     Il Congresso deve essere convocato con preavviso di almeno quindici giorni e potrà riunirsi anche fuori della sede sociale.
5.     Il Congresso è presieduto dal Presidente di Assoutenti Abruzzo.
6.     I compiti del Congresso Regionale dei Delegati sono:
- determinare ed approvare gli indirizzi politici dell'attività dell'associazione e il programma associativo triennale;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori e del Collegio dei Probiviri;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale;
- modificare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.
7.     Le Delegazioni provinciali partecipano ai lavori del Congresso Regionale attraverso il delegato regionale nominato dalle stesse.
8.     Le deliberazioni del Congresso sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
9.    Quando il Congresso Regionale non è nominato, ai sensi del primo comma di questo articolo, i suoi poteri e i suoi compiti sono assunti dall’Assemblea dei soci.
10. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, da effettuarsi entro ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.


CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Art. 11
1.    Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto ogni tre anni dal Congresso Regionale dei Delegati se nominato, altrimenti dall’Assemblea dei soci.
2.   E’ composto da tre a nove consiglieri compresi il Presidente e il Tesoriere. Il numero sarà deciso dal Congresso o dall’Assemblea in sede di nomina. Alle sue riunioni partecipa il Segretario Generale.

Art. 12
1.   Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria con periodicità semestrale ed è presieduto dal Presidente.
2.    Può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3.   La convocazione avviene a cura del Presidente mediante lettera o e.mail inviata ai singoli consiglieri e a tutte le Delegazioni provinciali, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
4.   In casi di particolare urgenza è ammessa convocazione tramite avviso verbale o comunicazione telefonica e telematica.
5.    Le riunioni di tutti gli organi statutari possono tenersi anche fuori della sede sociale. Ad esclusione del Congresso Regionale dei delegati essi possono svolgersi anche in via telematica.
6.    E' compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dal Congresso dei Delegati o dall’Assemblea dei soci, nel rispetto degli scopi dell'Associazione.
7.     In particolare il Consiglio Direttivo:
a) Predispone i regolamenti e la convocazione del Congresso dei Delegati o dell’Assemblea dei soci.
b) Approva il rendiconto annuale in una composizione allargata ai componenti dell’ultimo Congresso Regionale, se nominato e sentita la relazione del collegio dei revisori e del tesoriere regionale.
c) Gestisce il patrimonio.
d) Controlla l'applicazione dello Statuto e delle altre norme che reggono l'Associazione.
e) Elegge il Presidente ed il Tesoriere. Nomina il Segretario generale.
f) Delibera gli incarichi affidati ai Consiglieri, precisandone i compiti e le responsabilità.
8.   Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale possono partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti delle Delegazioni Provinciali.
9.   Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
10.  Per la validità della deliberazione di cui al comma 7 punto b) è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti della composizione allargata al Congresso Regionale se nominato.
11. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun membro del Consiglio Direttivo Regionale potrà assumere la responsabilità operativa di uno o più settori di intervento dell'associazione.
12.   Quando un membro del Consiglio Direttivo riconosce l’esistenza di proprie incompatibilità riguardo a singole iniziative promosse dall'Assoutenti Abruzzo, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione.
13.   La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione è accertata dal Collegio dei probiviri e comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.

IL PRESIDENTE REGIONALE
Art. 13
1.    Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la rappresentanza politica dell’Associazione di cui coordina le attività, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Direttivo.
2.    In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano per età.
3.   Nelle deliberazione del Consiglio Direttivo il voto del Presidente prevale in caso di parità.

IL TESORIERE
Art. 14
1.      Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'associazione.
2.      Tiene le scritture contabili, provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, che sottoscrive a nome dell'associazione, previa verifica favorevole del Collegio dei Revisori.

COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 15
1.  Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, viene nominato per tre anni, anche tra non soci, dal Congresso Regionale dei delegati se nominato; in caso contrario, dal Consiglio Direttivo Regionale.
2.   Il Collegio al proprio interno nomina un Presidente.
3.  Il Collegio svolge funzioni di controllo sull'amministrazione dell'associazione e del patrimonio sociale, verifica la contabilità e presenta al Consiglio Direttivo Regionale una relazione sul rendiconto economico finanziario e patrimoniale dell'associazione, predisposto dal Tesoriere.
4.  Il Collegio e/o i suoi membri possono assistere alla riunione del Consiglio Direttivo Regionale.
5.  La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 16
1.   Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri (soci o non soci) possibilmente tra esperti in materia legale nominati per tre anni dal Congresso Regionale se costituito; in caso contrario, dal Consiglio Direttivo Regionale.
2.   Tutte le controversie che insorgessero tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.

SEGRETARIO GENERALE
Art. 17
1.   Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nel coordinamento delle iniziative e delle attività della associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Direttivo.
2.    Cura e sovrintende alla attuazione delle convezioni e di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento degli scopi associativi.
3.  E’ il responsabile della conservazione e della redazione del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Congresso o dell’Assemblea dei soci nonché della conservazione ed aggiornamento dei libri sociali.

PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 18
1.     Le entrate dell'Associazione Regionale sono rappresentate da:
-Proventi delle quote associative e da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo Regionale;
-Convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi sociali;
-Contributi di finanziamento o cofinanziamento di progetti da parte di Enti diversi;
-Beni mobili ed immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione ed eventualmente acquisiti al patrimonio della associazione, e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato nella sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti;
-Sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci.

Art. 19
1.     L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio d'inventario. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 20
1.     L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2.    I bilanci approvati sono trascritti sul libro dei verbali e sono consultabili da parte di tutti gli associati presso la sede Regionale.

Art. 21
1.     Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22
1.   Presso la sede Regionale dell’Assoutenti Abruzzo sono conservati, oltre all’elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi vigenti nonché il libro dei verbali del Congresso Regionale dei delegati o dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 23
1.   Lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione dell’associazione è deliberato dal Congresso regionale o dell’Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
2.   Un terzo dei componenti può chiedere che la deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Congresso o dell’Assemblea dei soci.
3.    Gli organi dirigenti regionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni locali. Il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione od estinzione verrà devoluto per fini di solidarietà sociale e ad associazioni identiche o con finalità analoghe. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso o dell’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Appendice:

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato

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