Le
legge sul mercato e la concorrenza, che è entrata in vigore il 29 agosto, tra
l'altro ha introdotto l'obbligo per gli operatori della telefonia e delle pay
tv di stabilire costi di uscita, in caso di recesso anticipato da offerte
promozionali, congrui e controllati dall’Agcom.
Inoltre,
la durata delle promozioni non potrà superare i 24 mesi.
Così
recita il testo della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 41:
“All'articolo
1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro
operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali
sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere
la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese
note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta
e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate,
in via generale, all'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni,
esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna
voce e la rispettiva giustificazione economica»;
b)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
Le modalità' utilizzabili dal soggetto contraente che intenda
recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di
cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione
e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento
dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli
operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche
devono consentire la possibilità' per consumatori e utenti
di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
3-ter.
Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive
e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali
aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni,
non può avere durata superiore a ventiquattro mesi” ...