giovedì 17 luglio 2014

Morosità incolpevole

Gli inquilini morosi, ma "incolpevoli" potranno chiedere al Comune di accedere ad un fondo statale che gli consentirà di sanare il ritardo nei pagamenti fino ad un massimo di 8 mila euro.
Lo prevede il decreto del 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 07 2014.
Che cos'è la morosità incolpevole lo spiega l'art. 2 che recita: "per  morosità  incolpevole  si  intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare
".
Il successivo articolo spiega che "la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti  cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;  cassa  integrazione ordinaria  o  straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacità reddituale; mancato rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali  o  di  imprese registrate, derivanti da cause di forza  maggiore  o  da  perdita  di avviamento  in  misura  consistente;  malattia  grave,  infortunio  o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato  o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo o la necessita'  dell'impiego  di  parte  notevole  del  reddito  per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".
La dotazione del fondo è di 20 milioni di euro per il 2014 e andrà ripartito tra le Regioni con priorità per quelle che si sono distinte nell’emanazione di normative per ridurre il disagio abitativo e cioè (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania) alle quali andrà il 30% del fondo (6 milioni); il resto alle altre.
Il Comune, che effettuerà l'istruttoria, controllerà che il richiedente:
- abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare  attivita'  lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente  registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- abbia la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini  non  appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- o un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di  residenza di altro immobile fruibile ed  adeguato  alle  esigenze  del  proprio nucleo familiare.
  

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