Gli inquilini morosi, ma "incolpevoli" potranno chiedere al Comune di accedere ad un fondo statale che gli consentirà di sanare il ritardo
nei pagamenti fino ad un massimo di 8 mila euro.
Lo prevede il decreto del 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 07 2014.
Che cos'è la morosità incolpevole lo spiega l'art. 2 che recita: "per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare".
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare".
Il successivo articolo spiega che "la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".
La dotazione del fondo è di 20 milioni di euro per il 2014 e andrà ripartito tra le Regioni con priorità per quelle che si sono distinte nell’emanazione di normative per ridurre il disagio abitativo e cioè (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania) alle quali andrà il 30% del fondo (6 milioni); il resto alle altre.
Il Comune, che effettuerà l'istruttoria, controllerà che il richiedente:
- abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- abbia la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- o un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
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