La Circolare del 14 febbario del Ministero degli Interni, sull'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative, ribadisce che la Compagnia assicuratrice è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, e nel contempo a mantenere in vigore la garanzia prestata fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto (articolo 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005)
Di conseguenza l'assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
La Circolare precisa che: alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
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