mercoledì 20 febbraio 2013

Tolleranza di 15 giorni per le assicurazioni auto

La Circolare del 14 febbario del Ministero degli Interni, sull'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative, ribadisce che la Compagnia assicuratrice è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, e nel contempo a mantenere in vigore la garanzia prestata fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto (articolo 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005)
Di conseguenza l'assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
 
La Circolare precisa che: alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
 
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

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