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giovedì 17 luglio 2014

Morosità incolpevole

Gli inquilini morosi, ma "incolpevoli" potranno chiedere al Comune di accedere ad un fondo statale che gli consentirà di sanare il ritardo nei pagamenti fino ad un massimo di 8 mila euro.
Lo prevede il decreto del 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 07 2014.
Che cos'è la morosità incolpevole lo spiega l'art. 2 che recita: "per  morosità  incolpevole  si  intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare
".
Il successivo articolo spiega che "la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti  cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;  cassa  integrazione ordinaria  o  straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacità reddituale; mancato rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali  o  di  imprese registrate, derivanti da cause di forza  maggiore  o  da  perdita  di avviamento  in  misura  consistente;  malattia  grave,  infortunio  o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato  o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo o la necessita'  dell'impiego  di  parte  notevole  del  reddito  per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".
La dotazione del fondo è di 20 milioni di euro per il 2014 e andrà ripartito tra le Regioni con priorità per quelle che si sono distinte nell’emanazione di normative per ridurre il disagio abitativo e cioè (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania) alle quali andrà il 30% del fondo (6 milioni); il resto alle altre.
Il Comune, che effettuerà l'istruttoria, controllerà che il richiedente:
- abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare  attivita'  lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente  registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- abbia la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini  non  appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- o un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di  residenza di altro immobile fruibile ed  adeguato  alle  esigenze  del  proprio nucleo familiare.
  

giovedì 12 giugno 2014

A Pescara contributi agli inquilini

Anche quest'anno il Comune di Pescara ha emanato il bando per gli inquilini residenti e con contratti di locazione di abitazione non a canone sociale al fine di concedere un contributo sui canoni pagati nel 2013.
 
I requisiti sono meglio descritti nel bando, comunque, occorre presentare la dichiarazione ISE (redditi 2012) in corso di validità, e/o il CUD 2013 riferito all'anno 2012 per tutte le persone residenti nell'alloggio alla data del 31/12/12.
 
Il contributo è determinato in rapporto all’incidenza del canone annuo del 2013 sul reddito  complessivo dei residenti ed è calcolato:

- per i nuclei con reddito annuo complessivo non superiore ad € 12.506,00 fino ad un massimo di € 3.098,74;
 
- per i nuclei con un reddito annuo complessivo non superiore ad € 15.853,63 fino ad un massimo di € 2.324,05.
 
La domanda scade il 10/07/2014 e deve essere compilata su appositi modelli in distribuzione presso il Servizio E.R.P., il Segretariato Sociale, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed è disponibile cliccando qui.
 
 

 
 

sabato 24 maggio 2014

Sanata la situazione degli inquilini in nero

Con l'approvazione del seguente emendamento al decreto legge 47/2014, il cosiddetto "piano casa" si sono salvaguardati, fino al 2015, gli effetti degli affitto in nero che erano stati autodenunciati dagli inquilini e che la  Corte Costituzionale aveva bocciato: "5.18 (testo 5) Le Commissioni Riunite hanno approvato, dopo il comma 1, di aggiungere il seguente: 
 «1-bis. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». 
 Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione»

sabato 22 marzo 2014

Rischio restituzione per inquilini con canone ridotto

Dopo la sentenza 50/2014 della Corte costituzionale che dichiara illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011, gli inquilini rischiano di dover restituire lo sconto ottenuto dalla denuncia dell’affitto in nero.

La norma bocciata consentiva all'inquilino di registrare autonomamente il contratto d'affitto presso l’Ufficio delle Entrate, beneficiando di un canone annuo pari a tre volte la rendita catastale con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro, quando o non era stato stipulato alcun contratto, o era stato stipulato per un importo inferiore o simulato con un comodato d’uso (cfr. articolo de ilsole24ore).


Ora sembra che lo sconto ottenuto debba essere restituito. Sull'argomento è stata presentata una interpellanza parlamentare (cfr. articolo ItaliaOggi). 

sabato 22 settembre 2012

Contributi agli inquilini

Il Comune di Pescara ha emanato il bando per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2011 in favore degli inquilini di immobili con contratti di locazione per l'abitazione principale.


Il contributo è così determinato:
- per i nuclei con reddito annuo complessivo non superiore ad € 11.985,22 (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74 annui;
- per i nuclei con un reddito annuo complessivo non superiore ad € 15.853,63 (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.324,05 annui.



La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre la data del 09/10/2012 e devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune.

Le istanze, debitamente firmate, devono essere presentate direttamente al Comune (Ufficio Ricevimento Posta), o spedite tramite raccomandata postale a/r.


L'elenco dei beneficiari è approvato con atto del Dirigente del Settore Ambiente e Politiche della Casa ed è pubblicato all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.