martedì 5 settembre 2017

Costi di recesso più chiari.

Le legge sul mercato e la concorrenza, che è entrata in vigore il 29 agosto, tra l'altro ha introdotto l'obbligo per gli operatori della telefonia e delle pay tv di stabilire costi di uscita, in caso di recesso anticipato da offerte promozionali, congrui e controllati dall’Agcom.
Inoltre, la durata delle promozioni non potrà superare i 24 mesi.

Così recita il testo della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 41:

“All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le modalità' utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità' per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi” ...

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